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Confindustria ha diramato le seguenti indicazioni per la restituzione dei dispositivi USB e Black Box da parte delle imprese non più obbligate all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI a seguito delle modifiche normative intervenute a fine 2013.
La nota di Confindustria interviene a quasi un anno dalla richiesta, presentata al Ministero dell’Ambiente, di istruzioni circa le modalità di restituzione dei dispositivi; a tale richiesta a tutt’oggi non è stata data risposta.

Le indicazioni contenute nella nota confindustriale si basano sulle disposizioni normative e regolamentari oggi vigenti e consentono alle imprese di riconsegnare i dispositivi, ricevuti in comodato d’uso, entro la fine dell’anno 2014, prima del completo avvio di SISTRI - 1 gennaio 2015 - anche per quanto riguarda l’applicazione del regime sanzionatorio.

Soggetti che restano obbligati all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI
Il campo di applicazione del SISTRI è stato ridotto, con le recenti modifiche normative, e ora i soggetti obbligati sono:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano più di 10 dipendenti;

    - gli enti e le imprese che effettuano attività di trasporto, stoccaggio, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti speciali pericolosi;

- i “nuovi produttori” di rifiuti, derivanti dal trattamento di rifiuti pericolosi;

    - i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc) che detengono rifiuti pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (nave, treno, gomma).


Restituzione dei dispositivi USB
La riconsegna dei dispositivi riguarda i seguenti due casi:

      1) soggetti iscritti e non più obbligati, in quanto svolgono unicamente attività relative a rifiuti non pericolosi per le quali non sussiste più l’obbligo di iscrizione;

 

    2) soggetti iscritti che svolgono attività relative a rifiuti pericolosi in alcune unità locali, ma che non sono più obbligati per altre unità locali.

La restituzione dei dispositivi si effettua inviandoli direttamente a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA. Con i dispositivi è opportuno inviare un’accompagnatoria su carta intestata dell’azienda (come da fac simile allegato) dove sia specificato:
• Il numero di pratica SISTRI
• La ragione sociale dell’impresa, con relativo codice fiscale

      • L’elenco dei dispositivi USB riconsegnati (con identificativo), con la motivazione che l’impresa non intende avvalersene, essendo venuto meno l’obbligo di legge. Se la cessazione dell’obbligo di iscrizione al SISTRI è connessa alle dimensioni dell’impresa (imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi con non più di 10 dipendenti), andrà indicato anche il numero dei dipendenti. 

 

    • Data e firma del legale rappresentante (con copia di un suo documento d’identità in corso di validità).


Qualora il soggetto/impresa abbia smarrito o abbia subito il furto di uno o più dispositivi USB, dovrà allegare alla nota accompagnatoria la copia della denuncia di furto/smarrimento presentata alle Autorità di pubblica sicurezza.

Restituzione dei dispositivi Black Box 
Come previsto all’articolo 21, comma 5, del D.M. 52/2011, la restituzione delle Black Box per i mezzi adibiti al solo trasporto di rifiuti non pericolosi viene effettuata con le procedure indicate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali con circolare n. 350 del 28.02.2011, punto 2, precisando che si mantiene l’iscrizione all’Albo per le attività di trasporto non soggette al SISTRI.Variazione delle categorie di iscrizione
Le imprese che sono iscritte a SISTRI e che rimangono obbligate all’utilizzo per i rifiuti pericolosi devono conservare i dispositivi USB per utilizzarli nella gestione delle attività obbligate.
La cancellazione dall’iscrizione per le attività non più soggette deve avvenire utilizzando la procedura presente nell’area autenticata di SISTRI “Gestione Azienda”.

Cancellazioni già effettuate
Per tutti i casi esaminati, rimangono ovviamente ugualmente efficaci le richieste di cancellazione effettuate a mezzo sito internet SISTRI, Sezione Gestione azienda, corredate dalla relativa restituzione dei dispositivi USB, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché le richieste di cancellazione e la restituzione dei dispositivi USB trasmesse al medesimo MATTM, a mezzo raccomandata.

Produzione accidentale di rifiuti pericolosi
Si ricorda che nel caso in cui il produttore iniziale di rifiuti non iscritto al SISTRI o non più iscritto, dovesse produrre un rifiuto pericoloso in via accidentale, o a seguito di riclassificazione di un rifiuto da non pericoloso a pericoloso, ricadendo nel campo di applicazione del SISTRI, occorre richiedere l’adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità del rifiuto.

Adesione volontaria a SISTRI
La circolare 1 del 31 ottobre 2013 dispone che l’adesione volontaria deve essere espressamente comunicata dall’impresa al Concessionario utilizzando una modulistica che dovrebbe essere disponibile sul sito SISTRI, ma tuttora non pubblicata. I soggetti che intendono aderire volontariamente dovrebbero quindi, preliminarmente, richiedere la modulistica apposita al Ministero dell’Ambiente, per poterla usare nella comunicazione da effettuare.
Ciò premesso, per l’adesione volontaria, si presentano due possibilità:
a) soggetti mai iscritti al SISTRI che esercitano una o più attività per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione e che intendono aderirvi volontariamente: effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente, procedendo al contempo all’iscrizione al SISTRI con la procedura ordinaria; 
b) soggetti iscritti al SISTRI che, in presenza o meno di altre attività obbligate, svolgono attività per le quali non sussiste più l’obbligo di iscrizione e per le quali intendono aderirvi volontariamente: effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente per le attività per le quali non sono più obbligati.

Fonte: www.confindustria.venezia.it