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Con sentenza dell 10 giugno 2014, n. 24334, la Cassazione ha sanzionato il titolare di autorizzazioni alle emissioni che ometteva di tenere il registro obbligatorio di annotazione dei consumi di prodotto, previsto dall'autorizzazione, venendo così condannato per il reato di cui all'articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006.

I giudici hanno stabilito che non si tratta di mero formalismo inopportunamente sanzionato, come reclamato nel ricorso dall'imputato. Il reato in oggetto è reato formale di pericolo: le prescrizioni dell'Autorità come la tenuta di registri obbligatori hanno anche lo scopo di assicurare quel monitoraggio dell'inquinamento indispensabile per la tutela del bene “ambiente”. Non viene quindi considerata priva di offensività la condotta che, violando una prescrizione disposta con l'autorizzazione, rende meno agevole il compito di controllo attribuito alla Pubblica Amministrazione.