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Esaminiamo la complessa normativa ambientale inerente alla bonifica di siti inquinati. Il Decreto Legislativo 152/2006, con successive modifiche, dettaglia procedure e principi per l'eliminazione delle fonti di inquinamento e la riduzione delle concentrazioni di sostanze nocive. Inoltre, il regolamento sulle aree agricole e l'allevamento viene sviluppato in collaborazione con vari Ministeri.

Il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. disciplina le seguenti materie ambientali:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
e) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

In particolare, il TITOLO V – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.
Regolamento relativo alle aree destinate a produzioni agricole o all’allevamento

Si precisa, ad ogni buon fine, che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza (di emergenza, operativa e permanente) delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali (cfr. art. 241 del D.Lgs. 152/2006).
Esclusioni

Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni del Titolo V NON si applicano:
a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte IV del decreto. In tal caso, qualora – a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato – si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
Chi inquina paga

La gestione dei siti inquinati o contaminati (o che potrebbero esserlo) deve essere effettuata nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento nazionale e dei princìpi comunitari.
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga».
Misure generali di tutela per lo svolgimento delle attività di bonifica

La gestione delle problematiche dovute a siti inquinati o contaminati deve avvenire:

senza pericolo per la salute dell’uomo;
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

  1. senza determinare rischi per l’acqua (acque sotterranee e superficiali)

  2. senza determinare rischi per l’atmosfera;

  3. senza determinare rischi per il suolo e il sottosuolo

  4. senza determinare rischi per la fauna e la flora e comunque per gli habitat;

  5. senza causare inconvenienti da rumori o odori;

  6. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse storico – archeologico tutelati dalla normativa vigente.

    Autore: Andrea Muntoni